La segnaletica verticale dei percorsi ciclabili

La circolazione dei veicoli sulle strade deve rispettare le informazioni fornite dalla segnaletica verticale e orizzontale, e ciò vale anche per i percorsi ciclabili.

Il segnale verticale di pista ciclabile (fig. 90) deve essere posto all’inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni (art. 122, comma 9b del regolamento del Codice della Strada -reg. CdS). Il segnale verticale di pista ciclabile contigua al marciapiede (fig. 92/a) e quello di percorso pedonale e ciclabile (fig. 92/b) devono essere posti all’inizio dei percorsi corrispondenti e vanno ripetuti dopo le interruzioni o dopo le intersezioni (art. 122, comma 9c del reg. CdS). Quando il segnale è posto dopo le intersezioni, esso ha lo scopo di indicare al ciclista proveniente dall’intersezione stessa quale è la direzione permessa nel nuovo percorso.

I segnali verticali di fine pista ciclabile (fig. 91), di fine pista ciclabile contigua al marciapiede (fig. 93a), di fine del percorso pedonale e ciclabile (fig. 93b) devono essere posti solo alla conclusione dei percorsi suddetti. Gli attraversamenti ciclabili e pedonali garantiscono la continuità della pista ciclabile (art. 146 comma 1 reg. CdS) e dei percorsi promiscui (parere del Ministero dei Trasporti -MIT- protocollo 0001016 del 18/2/2016), per cui, in quel caso, non deve essere messo questo tipo di segnale.

Va sottolineato che il ciclista è obbligato a percorrere le piste/corsie ciclabili (art. 182, comma 9 del CdS), ma non i percorsi promiscui ciclabili e pedonali (parere del MIT protocollo 0001016 del 18/2/2016).